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Esclusione diplomati magistrali dall’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento: possibilità di ricorrere a Strasburgo

La questione del farraginoso rapporto tra gli abilitati all’insegnamento in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 e le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, si protrae ormai da molti anni e reca con se una serie di interrogativi e problematiche che, se apparentemente parzialmente chiarificati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra tutte vedasi la sentenza del Consiglio Stato, Sezione VI, n. 1973/2015) appaiono, più che mai, redivivi ed attuali. Tanto soprattutto in seguito alla emanazione della recentissima sentenza resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) con la quale sono stati enunciati i seguenti principi di diritto: “1. Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell’atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l’erroneo convincimento soggettivo dell’infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, fatta eccezione per l’ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente “esaurimento” del relativo rapporto giuridico. 2. Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296”. In buona sostanza, con riferimento ai diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro il 2001/2002, ma che non risultavano inseriti nelle Graduatorie permanenti all’atto della loro trasformazione in Graduatorie ad esaurimento nel 2007 e che recentemente hanno proposto ricorsi per ottenere comunque l’inserimento nelle citate GAE, il Consiglio di Stato ha concluso ritenendo che tale richiesta di inserimento nelle GAE sia priva di fondamento giuridico sotto diversi profili ed in particolare per quanto attiene alla tempistica stessa della richiesta e, nel merito, in riferimento al valore abilitante permanente ed incondizionato dei diplomi magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002. L’Adunanza Plenaria è giunta a tali conclusioni sulla scorta di un iter logico ed argomentativo fondato sul principio della impossibilità di “riaprire” e ridare vigore a rapporti amministrativi “esauriti” quali quelli dei docenti che, sebbene in possesso del requisito – ovvero il diploma magistrale quale titolo abilitante – per poter presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, non abbiano, però, tempestivamente presentato tale domanda e, pertanto, ad oggi, non possono essere considerati titolari di un interesse attuale e concreto.

In aggiunta, a supporto del proprio convincimento, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale afferma che l’orientamento perseguito, relativamente al dies a quo, valevole fino all’arresto in esame, non risulta condivisibile in quanto riconoscerebbe all’annullamento di una norma regolamentare “un’efficacia retroattiva persino più dirompente di quella che caratterizza le sentenza di illegittimità costituzionale della legge (e degli atti equiparati), la cui retroattività pacificamente incontra il limite dei “rapporti giuridici esauriti”, fra i quali certamente rientra l’inoppugnabilità del provvedimento amministrativo derivante dallo spirare del termine di decadenza”. Sotto il profilo meritorio, poi, la sentenza in commento, come già accennato, solleva questioni relativamente alla cognizione ed alla interpretazione del valore abilitante permanente ed incondizionato dei diplomi magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ritenendo che non vi siano elementi normativi sufficienti dai quali desumere l’invocato valore abilitante. Al contrario, riportandosi all’art.1 del decreto interministeriale del 10 marzo 1997, recante “Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall’articolo 3, comma 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341”, l’Adunanza Plenaria conclude esaurendo ed equiparando il valore abilitante permanente del titolo ad un mero valore legale conservato in via permanente solo ed esclusivamente in relazione alla possibilità di partecipare alle sessioni di abilitazione o ai concorsi e null’altro. In buona sostanza, quindi, il valore legale del diploma magistrale come titolo abilitante verrebbe ad essere riconosciuto solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria, ovvero solo in via strumentale, consentendo a coloro che lo hanno conseguito entro l’anno scolastico 2000/2001 di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi benché privi del diploma di laurea nel frattempo istituito dal legislatore. Tuttavia, la sentenza in esame non inficia in alcun modo la posizione dei diplomati magistrali, già di ruolo o ancora oggi iscritti nelle GAE, che risultavano già iscritti nelle Graduatorie permanenti nel momento in cui la legge n. 296 del 2006 le ha trasformate in Graduatorie ad esaurimento. Questi ultimi, infatti, per essere inclusi nelle GAE, avevano dovuto conseguire o l’idoneità in un concorso pubblico per titoli ed esami o frequentare e superare un corso straordinario finalizzato al conseguimento dell’idoneità per la scuola elementare o dell’abilitazione per la scuola materna, corso destinato esclusivamente a coloro che erano in possesso del diploma magistrale o di scuola magistrale e di determinati requisiti di servizio. Tale sentenza, inoltre non può esplicare alcun effetto nei confronti di quei soggetti già destinatari di provvedimenti giudiziari definitivi (vedasi sul punto Consiglio di Stato n. 1973/2015, 3628/2015, 3673/2015, 3788/2015, 4232/2015) con i quali veniva pienamente riconosciuto il proprio diritto all’inserimento nelle graduatorie ed esaurimento. Tale quadro normativo e giurisprudenziale, così come delineato, appare fortemente lesivo dei diritti di tutti quei diplomati magistrali che, in seguito alla emanazione della sentenza n. 11/2017 da parte del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) si vedranno negare il giusto diritto ad una stabilizzazione professionale, con effetti non di poco conto sulla vita privata e nella sfera familiare, nonché il diritto ad una equa trattazione della propria situazione in rapporto a quanto già avvenuto in precedenza per soggetti in situazioni analoghe, creando di fatto una situazione altamente discriminatoria tra “abilitati di serie A” ed “abilitati di serie B”. Per queste ed altre ragioni, si ritengono sussistere tutti gli estremi necessari e sufficienti affinché possa essere incardinata un’azione giuridica presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in assenza di una via di ricorso interna valida ed efficace da perseguire.