Archivio interventi Avv. Romano

    • Omessa o ritardata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel procedimento "legge Pinto". -

      Omessa o ritardata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel procedimento ex lege Pinto. Natura del termine assegnato per la notifica.Conseguenze.

      Il termine fissato dagli articoli 435 e 415 c.p.c., per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, considerato perentorio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.20604/2008, si riferisce solo ai casi dell'appello e dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro. Tale orientamento non è stato ritenuto di generale applicazione dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, anche in relazione a procedimenti di natura "lato sensu" impugnatoria (a differenza di quello in unico grado regolato dalla legge n.89/2001), lo ha spesso disatteso (ex multis Sezione 1 n.11301/10; n. 17670/10; n. 12983/10).

      La legge n.89/2001, art.3, laddove parla del giudizio relativo all'introduzione della domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, non attribuisce espressamente, a norma dell'art.152 comma 1 c.p.c., natura perentoria al termine stabilito dal giudice per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, limitandosi a prevedere il termine dilatorio di comparizione di quindici giorni per consentire la difesa all'amministrazione, ed a collegare la sanzione della improponibilità della domanda (art.4) soltanto al deposito del ricorso oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concluso il procedimento presupposto.

      L'interpretazione costituzionalmente orientata di tali norme non può non tener conto del principio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in via di interpretazione dell'art.6, parag.1, della CEDU (il cui rispetto è imposto al giudice nazionale dall'art. 117 della Costituzione), secondo cui il diritto di accesso ai Tribunali ed alle Corti implica l'esigenza, nell'applicare le norme di procedura dettate dalle leggi interne, di evitare che una interpretazione troppo formalista impedisca, in effetti, l'esame del merito dei ricorsi.
      CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 - sentenza n.7022/2012.
      Come precedenti ulteriori: Sezione 1 n.22153/11; n.22154/11.

    • Le leggi di interpretazione autentica e la negazione di diritti già acquisiti. La vicenda del personale ATA - di Luigi Serino

      La lunga vicenda del personale ATA, dimostra,  ancora una volta, che il diritto non finisce in Italia ed anzi che l’ordinamento sovranazionale offre delle garanzie sostanzialmente maggiori, rispetto alle quali, poi, i giudici italiani sono tenuti a conformarsi. La tanto denegata Europa sociale rappresenta, pertanto, un argine alle furie del legislatore, che se può ignorare chi ad essa si oppone dentro i confini nazionali, non può prescindere dai vincoli che gli derivano dalla sua appartenenza alla famiglia europea.

      In breve, l’art. 8 della legge n. 124/99, prevedeva a favore di detto personale l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti a quelli svolti alle dipendenze dell’ente locale di provenienza e il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata nel ruolo di provenienza. L’intento del legislatore era, dunque, quello di uniformare le gestioni del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario, al fine di perequarne il trattamento giuridico ed economico, fino ad allora affidato in parte alla gestione dello Stato e in parte dell’ente locale di pertinenza (comune e provincia).

      Di seguito, nel rendere attuativa tale norma, venivano approvati due decreti ministeriali, ovvero i decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, del 23 luglio 1999 “Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, e del 5 aprile 2001 “Recepimento dell’accordo ARAN - Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola”. La disciplina introdotta con i citati decreti attuativi era da un lato non conforme al dettato della legge, dall’altro fortemente penalizzante per il personale transitato dai ruoli locali ai ruoli dello Stato. In particolare la questione fondamentale che si poneva in essere era se la garanzia del riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso gli enti locali in favore dei dipendenti ATA passati da tali ruoli a quelli statali, potesse risolversi nell’attribuzione ai dipendenti del cd. “maturato economico”.


      Leggi la versione integrale dell'articolo.



    • Ancora sull'esecuzione della Legge Pinto: sentenza Follo ed altri c. Italia - Nel caso Follo ed altri c. Italia, inserendosi nel solco già tracciato con la pronuncia Simaldone c. Italia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo afferma che, astenendosi per più di sei mesi dall’adottare le misure necessarie a conformarsi alla decisione resa dalla giurisdizione "Pinto", le autorità italiane hanno violato il diritto dei ricorrenti all’esecuzione delle sentenze garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione.
      Altresì, ed in riferimento ad ogni procedura esecutiva, indipendentemente dunque dalla natura dei crediti azionati, il Giudice di Stasburgo ha colto l'occasione per reiterare il principio per cui un’autorità statale non possa mai giustificarsi, adducendo una generica mancanza di risorse, per non aver soddisfatto un debito fondato su una decisione giurisdizionale.
      Si ribadisce dunque l'applicabilità dell'art. 6 CEDU alla fase prettamente esecutiva di ogni procedimento giurisdizionale, e si stigmatizza ancora una volta la paradossale inefficienza del rimedio ex lege Pinto.
    • Una lettura prevalentemente dal punto di vista procedurale della sentenza della Corte Europea sul Caso Di Sarno ed altri c/ Italia -

      Caso Di Sarno ed altri c/ Italia. Sentenza della Corte Europea dei Ditti dell'Uomo pronunziata in data 10 gennaio 2012 in merito al ricorso iscritto al n. 30765/2008.
      In virtù del principio di precauzione di cui all'art.174 del trattato che istituisce la Comunità Europea,la mancanza di certezza nello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non potrebbe giustificare il ritardo dello Stato nell'adottare misure efficaci e proporzionate volte ad evitare il rischio di danni gravi ed irriversibili per l'ambiente.

      L'elemento cruciale che determina se, nelle circostanze di un caso, i danni all'ambiente hanno cagionato la violazione di uno dei diritti garantiti dal comma 1 dell'articolo 8 è l'esistenza di un impatto negativo sulla vita privata o familiare di una persona, e non solo  la degradazione generale dell'ambiente.

      La regola dell'esaurimento dei ricorsi interni di cui all'art.35 & 1 della CEDU permette agli Stati contraenti di prevenire o di riparare le violazioni prima che queste vengano denunciate davanti alla Corte. Questa regola si basa sul presupposto che l'ordine interno fornisca un rimedio efficace per la presunta violazione. Spetta sempre al Governo, che eccepisca il mancato esaurimento, convincere la Corte che il rimedio invocato era efficace e disponibile sia nella teoria che nella pratica al momento dei fatti. Circostanze particolari possono sollevare il ricorrente  dall'obbligo di esperimento delle vie di ricorso interne a sua disposizione.

      In presenza di una presunta violazione che rappresenti una situazione continua, il periodo di mesi sei stabilito per la proposizione dell'azione dinanzi alla Corte comincia a decorrere dal momento in cui tale situazione venga a cessare. 

      La traduzione non ufficiale in lingua italiana dell'allegata sentenza è stata effettuata dall'avvocato Jessica Tristano.

    • Le sentenze della Corte di Strasburgo, che intervengono nel corso del contenzioso interno, hanno il valore di giudicato formale. - Una interessantissima pronunzia della terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, la sentenza n. 19985 del 24 giugno, pubblicata in data 30 settembre 2011, riconosce il valore di giudicato formale, valido solo per il procedimento in corso, ma con una ovvia ricaduta su situazioni che, in ipotesi simili, il giudice interno è chiamato ad affrontare, alle pronunzie della Corte di Strasburgo che intervengono nel corso della causa italiana. Il giudice interno non può non tener conto, affinchè la sua decisione risulti aderente alle norme della Convenzione, dell'elaborazione del diritto vivente proveniente dalla Corte dei Diritti dell'Uomo, che della CEDU è la più autorevole interprete.
    • Diritti Umani in Italia - Sentenze CEDU in Italiano, Sentenze Corte di Giustizia, Giurisprudenza nazionale sui Diritti Umani -



      Diritti Umani in Italia 2.0

      Care amiche, cari amici,

      dopo una lunga attesa "Diritti Umani in Italia" ritorna online per continuare ad offrire quel servizio di divulgazione in materia di diritti umani fondamentali che tanto è stato apprezzato durante il suo primo anno di attività. Ed è stato proprio il successo riscontrato dall'iniziativa (circa 10.000 lettori al mese, primo database CEDU in Italia per numero di sentenze analizzate, riconoscimento da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con citazioni e links riportati su HUDOC) a spingerci verso l'elaborazione di una nuova versione del nostro Portale.

      La novità di maggior rilievo riguarda certamente l'apertura verso il Diritto dell'Unione Europea, nella consapevolezza dell'imprescindibilità di questo per ogni giurista contemporaneo. Nuova e più profonda attenzione sarà data anche alla Giurisprudenza Nazionale, in conformità, peraltro, al principio di sussidiarietà che permea l'ordinamento europeo e l'ordinamento internazionale. Tutto ciò, tenendo sempre presenti i criteri di sviluppo a noi più cari: funzionalità, accessibilità, interattività.

      Fatta questa breve, ma doverosa premessa, Vi riportiamo, schematicamente, alcuni degli elementi più significativi presenti nella versione 2.0 di Diritti Umani in Italia.

      Un caro saluto a tutti Voi e Buona Lettura

      MDL

       Database
      Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 

      La sezione CEDU del nostro database è stata completamente ristrutturata: tutte le sentenze sono ora catalogate per articolo e ciascun articolo è stato scomposto in parole-chiave per analizzare le diverse nozioni contenute in ciascuna enunciazione.

      Motore di ricerca specifico.

      Corte di Giustizia dell'Unione Europea 

      Nuova sezione del database dedicata alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di diritti umani fondamentali, e suddivisa in aree tematiche di facile consultazione.

      Motore di ricerca specifico

      Giurisprudenza Nazionale 

      Nuova sezione del database dedicata al rapporto tra i diversi ordinamenti (Italiano, Europeo, Internazionale) ed alla tutela "domestica" dei diritti umani fondamentali. 

      Motore di ricerca specifico

       Contenuti
      Tutti gli articoli presenti sono ora rubricati in 5 intuitive categorie: Saggi, Note & Commenti, News & Eventi, Formulari, Traduzioni
      Fonti
      Razionalizzata ed ampliata la sezione sulle fonti rilevanti in materia di diritti umani. Due le macro-aree: Consiglio d'Europa ed Unione Europea
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    • Equa riparazione.Impossibilità di tener conto dei rinvii richiesti al fine di riconoscere un minor danno o di escluderlo. Interessi spettanti. -

      CORTE DI APPELLO DI SALERNO. Sezione Civile.
      Corea Annunziata c/ Ministero della Giustizia. Ricorso n. 179/09.
      E' da escludere che possa computasi come ascrivile alle parti l'intervallo tra un'udienza ed un'altra, pur quando il rinvio sia stato concesso su loro istanza, essendo preminente la necessità che il giudice eserciti ogni suo potere per assicurare "il più sollecito e leale sviluppo del processo" nella stessa concessione del rinvio e non solo nella individuazione del suo termine.

      E' preclusa al giudice la possibilità di valutare il numero dei rinvii chiesti dalle parti ai fini dell'esclusione della possibilità di ascrivere allo Stato la lunghezza del processo e la sua eccedenza rispetto alla durata ragionevole, in assenza di una puntuale prospettazione ed allegazione da parte della resistente amministrazione, sulla quale grava in merito uno specifico onere, di una vera e propria strategia dilatoria.

      Sul danno riconosciuto come conseguenza della violazione del termine ragionevole di durata del processo spettanto, quali accessori, gli interessi al tasso legale, attesa la natura dell'equa riparazione, ma solo se espressamente richiesti.

    • La mancanza di pubblicità nella procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione. -

      PALEARI / Italia - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Sentenza del 26 luglio 2011.
      La Corte di Strasburgo ritorna nuovamente sulla mancanza di pubblicità nella procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione disattendendo preliminarmente un'eccezione di inammissibilità del ricorso per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, non esistendo nel sistema giuridico italiano la possibilità, per un individuo, di accedere direttamente alla Corte Costituzionale.
      Al termine del proprio esame, richiamando, per il diritto interno pertinente, la decisione Bocellari e Rizza c. Italia (n.399/02, paragrafi 25 e 26, 13 novembre 2007), riafferma la incompatibilità dei procedimenti per l'attuazione delle misure di prevenzione con le esigenze del giusto processo ai sensi dell'art.6 della Convenzione. La Corte ritiene necessario che i prevenuti si vedano almeno riconosciuta la possibilità di richiedere una pubblica udienza, tenuto conto dell'oggetto delle misure e degli effetti che si potrebbero verificare sulla condizione personale delle persone coinvolte.

    • La Corte Europea ritorna sulle questioni interessanti il "valore venale" spettante agli espropriati, in presenza di un'occupazione acquisitiva. - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sentenza Santinelli ed altri c/ Italia. Strasburgo 17 maggio 2011.
      MASSIMA:

      "In assenza di un atto formale di espropriazione, l'occupazione dei terreni da parte della Pubblica Amministrazione non può essere considerata "prevedibile", poiché solo a seguito di decisione giudiziaria definitiva il principio di espropriazione e l'acquisizione di terreni da parte del Governo possono dirsi effettivamente applicati.
      Nel caso Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009), la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte per quanto riguarda i criteri d'indennizzo in caso di espropriazione indiretta. Secondo i nuovi criteri stabiliti dalla Grande Camera, l'indennizzo deve corrispondere al valore effettivo del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Di seguito, una volta detratto l'importo eventualmente assegnato a livello nazionale, l'ammontare deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell'inflazione. Bisogna altresì applicare gli interessi per compensare, almeno in parte, il lungo periodo di tempo che è trascorso dallo spossessamento dei terreni. Tali interessi devono corrispondere all'interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato".
       
      Massima e traduzione non ufficiale dell'avv. Jessica Tristano.
    • La Corte Europea sul "personale ATA". Sentenza Agrati ed altri del 7 giugno 2011. - “Se, in linea di principio, il legislatore può regolamentare in materia civile, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già vigenti, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo sancito dall'articolo 6 ostano, salvo che per ragioni imperative di interesse generale, all'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia (sentenza Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, cit., § 49, serie A n. 301-B; Zielinski e Pradal & Gonzales e altri cit., § 57). (…) L’esigenza della parità delle armi comporta l'obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte (v., in particolare, causa Dombo Beheer BV c. Paesi Bassi, dal 27 ottobre, 1993, § 33, Serie A, No. 274, e Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, § 46).

      Secondo la (…) giurisprudenza, un ricorrente può addurre la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 solo nella misura in cui le decisioni che contesta sono relative alla sua "proprietà" ai sensi della presente disposizione. La nozione di "proprietà" può concernere sia i "beni esistenti" che i valori patrimoniali, ivi compresi, in determinati casi ben definiti, i crediti. Affinché un credito possa considerarsi un “valore patrimoniale”, ricadente nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo 1, è necessario che il titolare del credito lo dimostri in relazione al diritto interno, per esempio, sulla base di una consolidata giurisprudenza dei tribunali nazionali. Una volta dimostrato, può entrare in gioco il concetto di "legittimo affidamento" (Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, § 63, CEDU 2005-IX).

      Grazie ad una conoscenza diretta della società e dei suoi bisogni, le autorità nazionali sono in via di principio in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per determinare ciò che rientra nel concetto di "pubblica utilità". Nel sistema di tutela istituito dalla Convenzione, le autorità nazionali devono quindi decidere per prime se esiste un interesse generale che giustifica la privazione della proprietà. Di conseguenza, esse dispongono di un certo margine di apprezzamento.
      La decisione di adottare una legislazione restrittiva della proprietà di solito comporta valutazioni di ordine politico, economico e sociale. Considerando normale che il legislatore disponga di un’ampia libertà di condurre una politica economica e sociale, la Corte deve rispettare il modo in cui egli concepisce gli imperativi di "pubblica utilità" a meno che la sua decisione sia manifestamente priva di ragionevole fondamento (Presse Compania Naviera SA e altri c. Belgio, 20 novembre 1995, § 37, Serie A, n. 332, e Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, § 149, CEDU 2004-V). In linea generale, il solo interesse economico non giustifica l'intervento di una legge retroattiva di convalida (di misure restrittive della proprietà)”. 

      Massima e traduzione non ufficiale a cura dell'avv. Jessica Tristano.

     

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DUit - Diritti Umani in ItaliaCorso Robert Schuman